Aggregati Art. 30 Tuel
Ultima modifica 15 luglio 2022
MEMBRI AGGREGATI in Convenzione ex art. 30 TUEELL
Al Consorzio, ai sensi dell’art.30 del TUEELL e per le finalità di cui all’art.31 del medesimo, nonché della Legge n.65/1986 e degli artt.2 e 5 della Legge Regionale n.1/2014, possono aderire, successivamente alla sua costituzione, ulteriori Comuni anche altri Enti pubblici, comprese le Province e le Unioni di Comuni, quando siano acciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.
In sostanza sono membri “AGGREGATI” i seguenti Enti:
- I Comuni che pur conferendo il complessivo servizio di Polizia Locale, per proprie ragioni amministrative e/o politiche, non intendono assumere la qualità di socio effettivo;
- I Comuni che chiedono di conferire solo parzialmente le funzioni e/o attività di Polizia Locale, ovvero limitate solo ad alcune tipologie di servizi (ad es.: esternarizzazione ufficio verbali, pronto intervento, servizi operativi specifici e/o specialistici, ecc.);
- I Comuni che chiedono l’erogazione di servizi diversi dalla Polizia Locale disciplinati dal TIT. V dello Statuto Consortile come di seguito elencato:
Servizi di Polizia Locale a favore di soggetti terzi, pubblici e privati:
- Scorte per la sicurezza della circolazione, per i veicoli speciali e trasporti eccezionali;
- Servizi a domanda individuale a favore dei cittadini e altri soggetti;
- Servizi a favore di Enti non Consorziati;
- Corsi per la formazione di operatori di polizia locale nonché di aggiornamento per il personale in servizio
Servizi Tecnici, Ausiliari e Amministrativi di cui all’apposito allegato sub B dello Statuto Consortile, su espressa richiesta ed a favore dei Comuni consorziati e di altri Enti pubblici non consorziati;
Servizi attinenti le funzioni di Protezione Civile, di competenza di Enti pubblici consorziati;
Servizi relativi alle eventuali “funzioni fondamentali” che gli Enti pubblici Consorziati intenderanno trasferire/conferire alla gestione unificata del Consorzio.
L’organizzazione ed il funzionamento delle attività, dei servizi e delle funzioni di cui al comma 1 sono disciplinati con appositi Regolamenti consortili o, nell’ambito delle specifiche competenze, dal Consiglio di Amministrazione e del Direttore/Comandante.