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Autovelox e controlli di velocità: la Cassazione conferma la validità dei verbali se lo strumento è verificato e tarato

Pubblicato il 3 aprile 2026 • Viabilità

Il Consorzio Marche Polizia locale e Servizi dell’Unione Montana dei Monti Azzurri accoglie con soddisfazione la recente ordinanza della Corte Suprema di Cassazione – Seconda Sezione Civile, pubblicata il 27 marzo scorso (Raccolta Generale n. 7374/2026), che ribadisce con chiarezza i principi fondamentali sulla legittimità delle sanzioni per eccesso di velocità accertate tramite dispositivi elettronici. La sentenza nasce da un contenzioso relativo a verbali elevati per violazione dell’art. 142 del Codice della Strada (superamento dei limiti di velocità), contestati sostenendo che l’apparecchiatura utilizzata non fosse valida. La Suprema Corte ha però rigettato il ricorso, confermando che i verbali risultano legittimi quando l’Amministrazione dimostra che lo strumento è stato correttamente sottoposto a controlli e verifiche. L’art. 142 del Codice della Strada disciplina i limiti massimi di velocità, configurandoli come strumenti funzionali alla tutela di interessi primari dell’ordinamento, in particolare la salvaguardia della vita umana e la sicurezza della circolazione stradale. Tali interessi assumono carattere preminente e orientano l’interpretazione e l’applicazione della norma.  

Verifiche periodiche e taratura: la Cassazione ribadisce l’obbligo  

La Corte richiama un principio ormai consolidato, già affermato anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 113/2015): tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, a garanzia dell’affidabilità delle rilevazioni. La Cassazione sottolinea inoltre che, in caso di contestazione da parte del cittadino, è l’Amministrazione a dover fornire la prova dell’omologazione iniziale e della taratura periodica del dispositivo. Nel caso specifico, l’apparecchio era stato sottoposto a verifica di funzionamento il 21 dicembre 2020, e le infrazioni risultavano rilevate nell’aprile 2021, quindi entro l’anno dalla verifica. La certificazione era stata prodotta correttamente in giudizio, rendendo infondate le contestazioni.  

Tratti stradali e controlli a distanza: competenza prefettizia

 La pronuncia affronta anche un altro tema spesso oggetto di dubbi: la possibilità di effettuare rilevamenti senza contestazione immediata. La Cassazione ribadisce che l’individuazione dei tratti di strada dove è consentito l’accertamento a distanza rientra nelle valutazioni del Prefetto, che opera sulla base di criteri legati alla sicurezza della circolazione. Si tratta di valutazioni discrezionali non sindacabili nel merito, salvo eventuali vizi di legittimità.  

Segnaletica: le contestazioni devono essere specifiche e documentate  Infine, la Corte dichiara inammissibili le doglianze relative alla presunta insufficienza della segnaletica, perché formulate in modo generico e senza indicare con precisione gli elementi di prova prodotti nel giudizio.  Questo passaggio conferma un principio importante: eventuali contestazioni devono essere fondate su elementi concreti, verificabili e correttamente inseriti nel procedimento.  Gli agenti del Consorzio Marche Polizia Locale ribadiscono  Questa ordinanza - commentano - è importante perché ribadisce un principio di chiarezza e trasparenza: uno strumento "approvato" ha superato le stesse prove di un apparecchio “omologato” al fine della certezza della rilevazione della velocità (art. 345 Reg. Es. ed Att.) Entrambi i procedimenti amministrativi sono in grado di garantire la sicurezza dell’accertamento. La differenza tra l’uno e l’altro procedimento consiste unicamente nel fatto che relativamente “all’omologazione” sono necessarie norme tecniche predeterminate, mentre per “l’approvazione” tali norme non sono necessarie, essendo bastevoli le prove effettuate dal Ministero secondo quanto previsto dall’art. 345 Reg. Es. e Att.ne CdS.  Uno strumento “approvato” dal Ministero può essere utilizzato quale “fonte di prova” per la rilevazione della velocità, al pari di uno strumento "omologato”. Una differente interpretazione non sarebbe rispondente ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, facendo venir meno la tutela di un valore costituzionalmente rilevante che persegue prioritariamente le finalità di salvaguardia della “vita umana” e della “sicurezza delle persone” sulle strade.

Il Corpo di Polizia Locale del Consorzio Marche Polizia locale rinnova l’invito a tutti i cittadini a rispettare i limiti di velocità e le regole del Codice della Strada: si tratta di comportamenti fondamentali per la tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada.  

LINK ALLA SENTENZA: https://www.ethicasocietas.it/wp-content/uploads/2026/04/Cassazione-Civile-Sez.-II-ordinanza-27-marzo-2026-n.-7374-.pdf